Nota del Ministero della Giustizia - nuove disposizioni sull’omesso pagamento del contributo unificato, art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002

In allegato, la nota del Ministero della Giustizia – NOTA DAG prot 2101 del 24/03/2025 relativa alle nuove disposizioni sull'omesso pagamento del contributo unificato.

 

I nuovi chiarimenti sono relativi a:

1.Omesso pagamento del contributo unificato o pagamento per importo inferiore a quello previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002 o a quello dovuto per legge

Se è omesso o insufficiente il pagamento del contributo unificato per l’importo minimo previsto dall’articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell’atto introduttivo e non procedere all’iscrizione a ruolo della causa civile. Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell’iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento. La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude naturalmente l’avvio di azioni di recupero.

 

2. Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte convenuta ai sensi dell’art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115 del 2002

La cancelleria, in caso di versamento omesso o insufficiente del contributo unificato, dovrà comunque accettare il deposito dell’atto di costituzione ed avviare la riscossione per l’importo non versato, ai sensi dell’art.248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Solo nel caso in cui la parte che si costituisce per prima in giudizio sia il convenuto diligente (art.14, comma 1, del d.P.R. n.115/2002), l’onere del pagamento del contributo unificato ricadrà su di lui, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa.

 

3. Ambito di applicazione

L’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle procedure esecutive.

Nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana, nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta con un unico ricorso da più ricorrenti, il contributo minimo di euro 43 di cui all’articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, come richiamato dall’art. 14, comma 3.1, cit., dovrà essere corrisposto da ciascuna parte. Pertanto, la causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti i ricorrenti abbiano pagato l’importo minimo di 43 euro.

 

 

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