In allegato, la nota di servizio n. 12 del 2025 della Dirigenza della Corte d’Appello di Milano, ad oggetto ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per l’anno 2025 al T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) relative ai diritti di copia forfettizzati su supporti diversi da quello cartaceo.
La nota evidenzia che, secondo quanto riportato nel Dossier di documentazione della legge di bilancio 2025, redatto dal Servizio Studi parlamentari:
− La previsione di cui all’articolo 269-bis è applicabile esclusivamente al processo penale telematico. La disposizione è finalizzata a coordinare il testo normativo con le disposizioni primarie che disciplinano il processo telematico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.) e con quelle attuative (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, da ultimo modificato dal D.M. 29 dicembre 2024, n. 217), che riconoscono ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre telematicamente duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui hanno accesso per legge.
− Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali, sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata inserita nel fascicolo informatico.
− Nonostante il testo normativo definitivo non espliciti chiaramente l’ambito applicativo, gli atti parlamentari sopra richiamati confermano che il nuovo “diritto di trasmissione con modalità telematica” si riferisce esclusivamente al trasferimento di atti e documenti già presenti nel fascicolo informatico del procedimento penale (escludendo, quindi, quelli scansionati su richiesta del difensore).
− Poiché il fascicolo informatico del procedimento penale e il relativo applicativo gestionale (TIAP) non sono ancora in uso presso gli uffici di secondo grado – nei quali l’adozione dell’applicativo APP e l’obbligo del deposito telematico sono previsti a decorrere dal 1° gennaio 2027 - per il rilascio di copie trasmesse via telematica (PEC o PEO), deve continuare ad applicarsi il regime previgente, previsto dal D.L. 193/2009 (conv. con L. 24/2010), in particolare con il criterio di calcolo dei diritti di copia “a pagina” previsto dagli articoli 267 e 268 del T.U. 115/2002 (tabelle 6 e 7).
In sintesi:
− In caso di rilascio di copie cartacee si applicano gli importi previsti per le copie di cui all. 6 TUSG, aumentati del 50%;
− In caso di rilascio di copie in formato elettronico, anche se da inviare telematicamente, si applicano gli importi previsti dall’all. 6 TUSG, senza applicazione della maggiorazione del 50;
− Per la riproduzione del contenuto di file audio e/o video contenuti su dispositivi informatici (chiavette USB, CD, DVD), si applica il diritto forfettizzato di euro 25 per ciascun supporto come previsto dall’all. 8 TUSG così come sostituito dalla legge n. 207/2024.