Tribunale di Monza. Indicazioni operative rilascio formule esecutive telematiche ordinanze di convalida di sfratto.

Di seguito le nuove disposizioni operative per il rilascio delle formule esecutive telematiche, in relazione ai provvedimenti di convalida emesse in esito ai procedimenti di sfratto (ex art.23, comma 9 bis DL 137/2020 conv. L. 176/2020).

 

1) Gli Avvocati richiedenti dovranno provvedere al deposito telematico, nel corrispondente fascicolo digitale, di istanza per il rilascio della formula esecutiva afferente all’ordinanza di convalida  di sfratto con gli estremi della stessa.

 

2) Nel caso in cui la richiesta venisse formulata da difensore diverso da quello originariamente nominato, l’istanza dovrà essere corredata della nuova procura alle liti.

 

3) In allegato all’istanza dovrà essere inviata, in un unico file, la scansione dell’atto introduttivo, munito della relata di notifica (cartoline o PEC), quale prova del perfezionamento della stessa, nonché copia dell’ordinanza di convalida (senza copia del verbale udienza, né eventuale ingiunzione di pagamento per i canoni locatizi), unitamente all’attestazione di conformità.

 

4) A seguito del ricevimento di quanto sopra indicato, il Funzionario ovvero il Cancelliere, previa accettazione della busta telematica, procederà alla formazione del provvedimento munito di formula esecutiva, consistente in un documento informatico in formato pdf contenente la copia dell’intimazione di sfratto, il provvedimento di convalida e la formula esecutiva ex articolo 475 c. 3 c.p.c., con specifica indicazione della parte a favore della quale la spedizione in forma esecutiva è rilasciata. Il documento così formato verrà firmato digitalmente dal Funzionario o dal Cancelliere e depositato nello storico del relativo fascicolo telematico, dando contestuale avviso al richiedente dell’avvenuto rilascio.

 

5) Il difensore potrà, quindi, estrarre dal fascicolo informatico il duplicato  della copia esecutiva in forma di documento informatico, di cui potrà certificare la conformità a norma dell’articolo 16 bis c. 9 bis e 16 undecies del DL 179/2012, conv. in L. 221/2012.

 

La richiesta di copie esecutive in formato analogico, qualora vi siano atti non digitalizzati ovvero non nativi digitali, sarà evasa dalla Cancelleria competente con le modalità attualmente in uso e comporterà la riscossione dei diritti di copia.

Laddove tale richiesta fosse stata comunque formalizzata in modalità telematica, la Cancelleria della Sezione Sfratti né rifiuterà il rilascio e, contestualmente, fisserà apposito appuntamento sulla piattaforma di Astalegale, sulla scorta del quale il Difensore potrà accedere, nel giorno ed all’orario prescritti,  per il rilascio di copia esecutiva cartacea.

 

Si rammenta, in ogni caso, che è consentita una sola richiesta di rilascio della formula esecutiva. Pertanto, il rilascio della formula esecutiva telematica impedisce una successiva richiesta di ulteriore copia esecutiva in formato cartaceo, fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 476 c.p.c..

 

Si precisa, inoltre, che le formule esecutive delle ingiunzioni di pagamento connesse ai procedimenti di sfratto saranno emesse dalla Cancelleria decreti ingiuntivi, sebbene, per comodità organizzativa, anche l’istanza per il rilascio delle predette andrà depositata presso la Sezione Seconda (sfratti).