Ministero della Giustizia. Rimborso spese legali agli imputati assolti. Domanda on line.

In allegato il manuale utente per la presentazione dell’istanza per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile.

 

La legge di bilancio anno 2021 (legge n. 178/2020) ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile dalla data del 1° gennaio 2021, in poi.

Con decreto in data 20 dicembre 2021, del Ministro della giustizia di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità dell'erogazione del rimborso delle spese legali agli imputati assolti.

 

CHI PUò ACCEDERE AL RIMBORSO.

Possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata:

- “perché il fatto non sussiste”;

- “perché non ha commesso il fatto”;

- “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.

 

NON POSSONO ACCEDERE AL FONDO COLORO CHE: 

- pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri;

- per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;

- abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;

- abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;

- abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipendono.

 

IL RIMBORSO.

Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Il richiedente, ossia l’imputato stesso, può presentare istanza di accesso al fondo tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it al seguente link https://lsg.giustizia.it/  mediante le credenziali SPID di livello due.

Nel caso di imputati minorenni o incapaci, l’istanza potrà essere presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.

Nel caso di decesso dell’imputato, l’istanza potrà essere presentata dall’erede e, in caso di pluralità di eredi, da uno degli eredi nell’interesse di tutti.

 

Tra gli elementi che dovranno essere indicati e documentati nella richiesta ci sono, tra gli altri:

- la durata del processo definito con la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva;

- l’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.

 

Variazione dell’anagrafica

Ciascun richiedente, dopo la presentazione della domanda, potrà variare, sulla piattaforma digitale ove presentata la domanda, la sua anagrafica (residenza, coordinate IBAN su cui ricevere il bonifico).

La variazione dell’anagrafica potrà essere operata:

- entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, sulla piattaforma digitale ove presentata la domanda;

- dopo il pagamento della prima quota annuale, fino a 15 giorni prima della data di scadenza della seconda quota annuale;

- dopo il pagamento della seconda quota annuale, fino a 15 giorni prima della data di scadenza della terza quota annuale”.

 

I TEMPI

Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell’anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile.

Con riferimento alle sole sentenze diventate irrevocabili nel corso dell’anno 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022.

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE.

Il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui.

Sarà quindi data precedenza:

- alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;

- a quelle rese dal giudice di appello o comunque all’esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni;

- a quelle rese dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.

Nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

 

Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle finanze svolgeranno un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione allegata.

Ciascuna istanza di rimborso sarà accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di € 10.500,00, e comunque nei limiti delle risorse disponibili rispetto alla sua collocazione in graduatoria.

 

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