In allegato, le tabelle elaborate dal Tribunale di Monza riportanti l'aggiornamento del diritto di copia e del diritto di certificato in applicazione del D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 pubblicato in GU n. 184 del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021.
Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.
Permette al soggetto abilitato esterno di pagare on-line le spese di giustizia ed i diritti.
Il pagamento telematico può essere eseguito:
- utilizzando l’apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi del Portale (PST Giustizia), previa autenticazione tramite smart card o chiavetta;
- attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso.
Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:
- Poste Italiane, utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline);
- Circuito bancario (banche convenzionate disponibili al link Elenco Prestatori di Servizio), utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per ogni operatore finanziario, al link Elenco Prestatori di Servizio. Nel caso di utilizzo dell'addebito su conto corrente, il pagatore deve essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato.
Le informazioni necessarie per poter procedere al pagamento telematico sono:
- ufficio giudiziario;
- causale del pagamento: contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia. Il contributo unificato e i diritti di cancelleria necessari per l’iscrizione a ruolo possono essere versati con una unica operazione;
- importo da versare;
- nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, le coordinate bancarie del conto corrente di addebito della cifra versata (IBAN);
- indicazione del soggetto pagatore (colui che esegue materialmente in versamento - titolare dello strumento di pagamento);
- indicazione del soggetto versante (soggetto debitore nei confronti della pubblica amministrazione).
A fronte di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT) contenente, tra le altre informazioni:
- identificativo univoco di pagamento, che permette di individuare un pagamento, nei confronti del Ministero della Giustizia, in maniera univoca e certa;
- esito del pagamento. Nel caso in cui con una unica operazione sia stato eseguito il versamento per contributo unificato e diritti di cancelleria, sarà dettagliato anche l’esito di ogni singolo pagamento;
- causale di ogni singolo versamento;
- istituto attestante l’avvenuto pagamento.
La RT così ottenuta può essere utilizzata sia nell’ambito di un flusso telematico (a norma del DM 44/2011) sia in modalità tradizionale, consegnando all'ufficio giudiziario la stampa della ricevuta come attestazione dell'avvenuto pagamento.
Versamenti multipli.
Nel caso in cui il pagamento di diritti, contributi o spese sia eseguito attraverso più versamenti è necessario inoltrare all’ufficio giudiziario (o attraverso un flusso telematico o in maniera tradizionale) tutte le ricevute telematiche riferite al pagamento.
Esempio: nel caso di contributo unificato pari a 500,00 euro, se il pagamento telematico è stato eseguito attraverso due differenti versamenti di rispettivamente 200 e 300 euro è necessario:
- nel caso di flusso telematico, allegare al deposito entrambe le RT (quella relativa a 200 euro e quella relativa a 300 euro);
- nel caso di utilizzo tradizionale, stampare e consegnare all’ufficio giudiziario entrambe le ricevute telematiche.
Esiti del pagamento.
La ricevuta telematica riporta le seguenti informazioni inerenti l’esito dei versamenti eseguiti (un versamento può essere composto da più pagamenti):
Esito versamento assume i valori:
- 0, tutti i pagamenti si sono conclusi con esito positivo;
- 1, tutti i pagamenti si sono conclusi con esito negativo;
- 2, il versamento è stato eseguito parzialmente ovvero alcuni pagamenti hanno avuto esito negativo.
Per ogni pagamento concluso con esito positivo, vengono riportati:
- importo del versato:
- descrizione esito del pagamento:
- data del pagamento;
- causale del pagamento.
Richiesta di rimborso.
Come indicato all'art 26 c. 11 del Provvedimento Dirigenziale SIA del 18 luglio 2011, relativo alle specifiche tecniche richiamate dall 'art 34 del DM 21 febbraio 2011 n° 44, per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge (art 4 del decreto MEF del 9/10/2006).
L'istanza di rimborso deve essere pertanto presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate.