In data 19.02.20 è stato sottoscritto tra Tribunale, Procura della Repubblica, Giudice di Pace, Ordine Avvocati e Comitato Pari Opportunità il Protocollo di Intesa (in allegato) a tutela della maternità e genitorialità.
Il Protocollo riprende, ampliandole significativamente, le previsioni della legge 205/17 comma 274 quinquies e sexies in tema di legittimo impedimento e maternità (art. 81 bis disp. att. cpc e art. 420 ter cpp).
In particolare è previsto che lo stato di gravidanza e maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei dodici mesi successivi ad esso, sia considerato motivo di priorità nella trattazione dei processi e per l’accesso alle Cancellerie.
Inoltre le gravi necessità dei figli, specialmente entro il terzo anno di età, costituiranno ragione per la fissazione delle udienze ad orario specifico o per l’ottenimento di rinvio qualora l’avvocato/a o il/la praticante non possano essere sostituiti nella cura della prole.
Il ricovero ospedaliero dei figli minorenni, debitamente documentato, costituirà legittimo impedimento ex art. 420 e ss cpp.
Infine le tutele contenute nel Protocollo si estenderanno ai/le colleghi/e i cui figli conviventi siano portatori di handicap, senza il limite della minor età. Le esigenze straordinarie ed urgenti di cura di figli affetti da disabilità saranno considerate quale legittimo impedimento al fine della richiesta di rinvio dell’udienza.
Il Protocollo prescrive altresì le modalità per l’esercizio dei benefici ivi contenuti.