Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, dopo oltre un anno di attesa, il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze.
Alle regole tecniche è allegato un corposo documento contenente i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’ adeguata verifica semplificata.
Tale documento è corredato dalla modulistica preparata dal CNF a supporto dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili linee guida per l’implementazione del nuovo decreto.
Si è così concluso il lungo iter, iniziato subito dopo l'emanazione del decreto 90/2017 che, in accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio, ha attribuito ai c.d. “organismi di autoregolamentazione”, vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, in via ufficiale il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati. Le regole tecniche sono volte a facilitare l'attività dell'avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni.