In allegato la sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell‘art. 16 septies del d.l. n 179/2012 e successive modifiche, così come introdotto dal d.l. n. 90/2014 e dalla successiva legge di conversione n. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo e non al momento della generazione della predetta ricevuta.
Dunque, laddove la ricevuta di accettazione della pec sia generata entro le ore 24 del giorno di scadenza, la notifica sarà tempestiva.
In effetti, la ratio dell'art. 147 c.p.c. - volta ad evitare la lesione del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio con riferimento alla tutela del diritto al riposo e alla tranquillità nelle ore più prossime all’avvento della notte - non trova alcuna ragion d'essere nell'ambito delle notifiche telematiche.
La norma, invero, era da considerarsi un limite incostituzionale del diritto di difesa per il notificante (peraltro altresì contraria agli obiettivi di efficientamento alla base del processo telematico), quanto una irragionevole equiparazione del domicilio "fisico" con quello "digitale", in violazione dell'art. 3 della Costituzione.