La firma per ricevuta del lavoratore sulla busta paga non è prova del pagamento.

Con ordinanza n. 21699/2018, qui allegata, la Corte di Cassazione - richiamando anche diversi precedenti, tra i quali le sentenze numero 7310/2001 e 13150/2016 -  ha affermato che la firma per ricevuta del lavoratore sulla busta paga, non dimostra l’effettivo pagamento della somma indicata sul documento.

 

La firma "per ricevuta" apposta sulle buste paga costituisce prova solo della loro avvenuta consegna.

 

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la sottoscrizione è prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e non del pagamento della cifra ivi contenuta.

 

Precedenti decisioni della Cassazione hanno evidenziato come “soltanto la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e mod. 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati ivi riportati” (Cass. lav. n. 245 – 11/01/2006) .

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