In allegato la sentenza n. 38 del 24 aprile 2018 del Consiglio Nazionale Forense.
La sentenza ci ricorda quali sono le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente.
Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico - giudiziale o stragiudiziale - contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.