Il divieto di diffusione dei sondaggi politico elettorali e l'aggiramento delle norme con riferimento a gare o altre competizioni di fantasia

In allegato il comunicato stampa dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che richiama al più rigoroso rispetto del divieto di pubblicazione dei sondaggi politico elettorali su tutti i mezzi di comunicazione di massa.

 

L'AGCOM ricorda che la legge 31 luglio 1997, n. 249, attribuisce all’Autorità funzioni di vigilanza e di regolazione in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e inoltre che l’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 interviene con norme più rigorose sui sondaggi politico elettorali, vietando di “rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nei 15 giorni che precedono il voto”.

 

L'AGCOM si riserva di intervenire severamente ai sensi di legge anche riguardo a simulazioni che hanno l’obiettivo esplicito di aggirare le norme facendo riferimento a gare o altre competizioni di fantasia, in contesti informativi, spesso ripresi poi da quotidiani e notiziari radiotelevisivi, dai quali non è nemmeno possibile verificare l’attendibilità statistica del dato parzialmente o integralmente riportato.

 

 

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