Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi firme apposte a un mandato “in bianco” per atti non solo non ancora predisposti ma la cui necessità sia da considerarsi solo eventuale.
In allegato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 152/2017.
Il Codice Deontologico Forense stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.
Anche tramite il rispetto di tali norme di comportamento, l'avvocato contribuisce all'attuazione dell'ordinamento giuridico per i fini della giustizia.