La partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione (sia obbligatoria che delegata) o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale?
Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bologna ha chiesto un parere del Consiglio Nazionale Forense, che ha risposto in senso affermativo.
Il CNF, nel parere allegato, sottolinea l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in generale tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi.
Proprio a tal fine, ritiene che possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere.
Uniche condizioni che in detti incontri la mediazione si sia effettivamente svolta (escluso, quindi, il primo incontro) e che la presenza sia documentata.
Analogamente per le altre ADR che si svolgono davanti ad un organo terzo, con esclusione, quindi, della negoziazione assistita.