Il Ministro Orlando accoglie la richiesta del CNF di intervenire sull’obbligo della polizza infortuni

L’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia provvederà a formulare una proposta di modifica per l’articolo 12 comma 2 della legge professionale del 2012, relativo all’obbligo assicurativo per infortuni, come richiesto dal Consiglio Nazionale Forense. Il presidente Andrea Mascherin aveva infatti scritto al Ministro Andrea Orlando, per chiedergli di valutare l’opportunità di modificare la legge «nel senso di prevedere come facoltativa» la copertura assicurativa in materia di infortuni.

 

Ad oggi, il testo della legge di cui è stata richiesta modifica recita: “All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

«L’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo», ha scritto Mascherin, sottolineando come «i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati».

 

Orlando, nella sua risposta - qui allegata - ha assicurato «che la proposta di modifica è stata trasmessa all’Ufficio legislativo, affinché provveda a formulare una corrispondente proposta di modifica». Quanto ai tempi, nella nota del Ministro è stato chiarito che «potrà essere oggetto di valutazione ai fini di un esame nell’ambito della sessione parlamentare di bilancio».

 

Il Ministro ha convenuto con la richiesta del Cnf di rimettere all’autonomia dei singoli la valutazione sulla stipula di una polizza infortuni e ha aggiunto di aver chiesto al suo Ufficio legislativo di valutare un’ulteriore ipotesi di modifica, «relativa all’esenzione dell’avvocato dall’obbligo assicurativo per gli infortuni derivanti a collaboratori già provvisti della relativa copertura assicurativa in virtù dell’iscrizione all’Inail».

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