In allegato la Giurisprudenza della "Nona" - Raccolta di giurisprudenza della Sezione IX Civile del Tribunale di Milano -Famiglia e Minori, anno 2016.
Utilissima raccolta a cura di Giuseppe Buffon, formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto di Milano
INDICE
1. Affidamento del minore (anche all’ente ex art. 333 c.c.)
2. Audizione del minore
3. Casa familiare
4. Competenza e giurisdizione
5. Convivenze
6. Danno endofamiliare
7. Divorzio
8. Figli nati fuori dal matrimonio
9. Fondo patrimoniale
10. Mantenimento
11. Matrimonio
12. Patrocinio a spese dello Stato
13. Processo civile
14. Responsabilità genitoriale
15. Separazione
16. Tributi e tasse
Tra le tante, interessante la seguente per l'attenzione verso il genitore non collocatario.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 11 marzo 2016 SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – COLLOCAMENTO PREVALENTE DEI FIGLI PRESSO UNO DEI GENITORI – TEMPI DI FREQUENTAZIONE IN FAVORE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – CONFLITTO DEI GENITORI – SCELTA DEL GIUDICE – PREFERENZA PER LE INDICAZIONI DEL GENITORE CHE NON CONVIVE CON I FIGLI, SE POSSIBILE E RISPONDENTE ALL’INTERESSE DEL MINORE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)
Il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio: colazioni, pranzi, cene, il risveglio al mattino, i pomeriggi a casa, le passeggiate, i giochi, la visione della tv, etc. Inoltre, si tratta del genitore che resta a vivere nella casa familiare e che resta anche titolare di una parte di mantenimento versata dall’altro genitore in moneta. Questi, il genitore non convivente, non può beneficiare di analoghi rapporti continuativi e quotidiani con i figli.
Proprio per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli “in momenti sparsi”, in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente. Al riguardo, non è dirimente il fatto che tale situazione corrisponda a una scelta dello stesso genitore non collocatario, essendo preminente (e da proteggere) l’interesse del fanciullo alla bigenitorialità. Ed essa bigenitorialità non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell’”affidamento condiviso” bensì nello “stare insieme” in modo adeguato.
Il preminente interesse del minore, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneersone e Kampanella c. Italia, 12.7.2011).
Al lume di queste considerazioni, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal genitore non convivente, al quale va garantito non “in astratto” bensì “in concreto” di godere dei figli. E’ però ovvio che la regolamentazione non può essere flessibile in presenza di coniugi “litigiosi”: ciò equivarrebbe a provocare costantemente degli scontri tra i partners.