Inizia la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell'art. 1 co. 416 della l. 208/2015.
Con decreto del 15.12.2016 - allegato insieme al FORM per proporre la domanda (dal 22.3.2017 disponibile sul sito del ministero) - il Ministero della Giustizia ha individuato i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, che riceveranno le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto della relativa Corte di Appello.
I tribunali nei quali è avviata la sperimentazione, fino a tutto il 2017 sono:
Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.
Il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l’ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.il Ministero della Giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.
Quando il Presidente del Tribunale o il Giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.
Il procedimento non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
· Soggetti legittimati:
Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che:
o sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
o non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
o abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
o abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.
· Istanza di accesso
Sussistendo tali condizioni è possibile presentare istanza di accesso al Fondo, da redigere in conformità al modulo (FORM) allegato,
· Procedura
Il Presidente del Tribunale, o un Giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità e la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni).
Il Fondo, sulla base del provvedimento, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.
In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura
massima mensile dell’assegno sociale.