Il Tribunale di Pordenone ordina la trascrizione del trasferimento immobiliare contenuto in un accordo di separazione tra coniugi in negoziazione assistita.

In allegato il Decreto del Tribunale di Pordenone che ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere un trasferimento immobiliare contenuto in un accordo di separazione tra coniugi concluso con procedura di negoziazione assistita, accertato che in materia di famiglia ex art. 6 D.L. n. 132/2016 non è richiesta / necessaria, ai fini degli atti di trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare, eventualmente contenuti in un accordo di negoziazione assistita, l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un “pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, di cui all’art. 5 , co. 3, del medesimo D.L.

 

Il Conservatore aveva negato la trascrizione “mancando l’autenticazione prevista dalla legge”, esprimendo perplessità non sulla trascrivibilità - in sé ed in via generale - delle cessione concordate in sede di negoziazione assistita, bensì ponendo l’accento sulla circostanza che nella fattispecie concreta l’autenticazione delle sottoscrizioni (del processo verbale di accordo) non sarebbe stata effettuata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Riteneva il Conservatore che non fosse sufficiente l’autenticazione dei due Avvocati che avevano predisposto il testo contenente anche il trasferimento immobiliare, ma fosse invece necessaria l’ulteriore autenticazione da parte di un Notaio. L’art. 5 prevede, infatti, che gli avvocati certificano l’autografia delle firme, ma prevede altresì che per potersi trascrivere un atto l’autentica di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

Il Tribunale di Pordenone è stato di diverso avviso, ordinando la trascrizione, sulla base delle seguenti osservazioni.

In materia di famiglia, l’accordo raggiunto con la procedura di negoziazione assistita va sottoposto al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nulla osta.

L’accordo “… produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono … i procedimenti di separazione giudiziale … ”. Poiché i provvedimenti giudiziali non richiedono l’autentica delle sottoscrizioni da parte di ulteriori pubblici ufficiali, non dovrà richiederlo neppure l’accordo di negoziazione assistita. In caso contrario, l’equiparazione verrebbe meno, in contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza.

La trascrizione non può essere negata sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art. 2657 c.c. e in particolare alla sola forma del provvedimento “sentenza”. La efficacia abilitante alla trascrizione è attribuita ad altri provvedimenti giudiziali (decreti ed ordinanze citate dal Tribunale), ma anche ad altri atti (lodo arbitrale).

Ricorda infine il Tribunale che in materia di famiglia (a differenza delle altre materie) è necessariamente richiesta la presenza di un avvocato per parte. Richiedere l’autenticazione di una ulteriore figura professionale sarebbe pertanto incompatibile con gli obbiettivi di semplificazione ed efficienza, perseguiti da Legislatore con l’istituto in questione. 

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DECRETO-TRIBUNALE-PORDENONE-DD.-16.3.201
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