Sono due le modifiche che il c.d. milleproroghe ha apportato alla legge professionale forense e riguardano le proroghe, appunto, in materia di iscrizione all'Albo dei cassazionisti ed esame di avvocato.
Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto Milleproroghe 2017), convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2017, 19 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, con entrata in vigore il 1° marzo 2017), ha apportato le seguenti modifiche alla legge professionale forense (l. 247/2012 in vigore dal 2 febbraio 2013):
- art. 22, c. 4: possono chiedere l’iscrizione all’Albo Cassazionisti gli avvocati che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro cinque anni (non più quattro anni) dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012;
- art. 49, c. 1: per i primi cinque anni (non più quattro anni) dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua secondo le norme previgenti, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame.