Il Tribunale di Padova ha respinto la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata sull'entità delle sanzioni.
La difesa dell' imputato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell' articolo 589bis del Codice penale, poiché la nuova norma avrebbe introdotto "un trattamento sanzionatorio ingiusto e irragionevole in relazione, soprattutto, ad altre fattispecie analoghe o anche in ipotesi di reati dolosi percepiti peraltro dalla collettività con connotati di grave disvalore sociale".
Naturalmente quello dei Giudici di Padova è solo uno dei primi vagli cui l’art 589bis è stato sottoposto.
I Giudici di Padova hanno ritenuto che la nuova norma non contrasti con la Costituzione: "Il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, ha ritenuto di formulare delle pene edittali, soprattutto nel minimo, più alte per l' omicidio stradale in ragione della particolare gravità della condotta stessa ed anche della frequenza con cui essa avviene, soprattutto con le modalità aggravate. Quindi si ritiene che sia un legittimo esercizio del potere discrezionale da parte del legislatore di ritenere maggiormente grave questa condotta rispetto ad altre forme di omicidio colposo".
Condivisibile il richiamo al legittimo esercizio del potere discrezionale, forse meno condivisibile (e costituzionale, vedremo in futuro*) è l’art. 590quater sul computo delle circostanze e la previsione che le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore anni 18) e 114 (minima importanze nel concorso di persone), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589ter, 590bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590ter.
* in particolare richiederà un maggior approfondimento il divieto di riconoscere valore, per la diminuzione della pena, alla condotta successiva al reato.