Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 ncdf (già art. 49 cdf – “Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione del debitore, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei diritti del proprio assistito (Nel caso di specie, il professionista aveva introdotto distinti procedimenti monitori nei confronti di uno stesso soggetto per conto di un medesimo cliente, nonostante la sostanziale unicità del rapporto obbligatorio tra le parti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
(Consiglio Nazionale Forense - pres. Mascherin, rel. Iacona- sentenza del 30 dicembre 2015, n. 244)
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217.