L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto con il d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) e persegue l’intento, che da anni ispira la legislazione italiana, di cercare strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie; alternativi ai procedimenti giudiziali.
La peculiarità dell’istituto è la funzione determinate che per la prima volta la legge riserva all’avvocato.
La negoziazione assistita in alcuni casi è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli euro 50.000, 00, ove non si tratti di casi in cui è “obbligatorio” il procedimento di mediazione.
L’accordo di negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Il Consiglio Nazionale Forense ha redatto alcune formule che possono essere utilizzate da noi avvocati e che riportiamo di seguito.